Statuto  
 
Statuto dell’ Associazione di promozione sociale “FOGOLAR FURLAN DI ROMA - APS - ”
 

Ente fondato del marzo 1948 e regolarmente  costituito per atto Notaio onorevole F. Cavallaro il 9-10-64 registrato a Roma il 21-10-64, n. 3253, volume atti pubblici. Statuto modificato con atto notarile del 29 marzo 1976 - Repertorio 264.1Cavallaro - Reg. L’ 1-8-76 n. 2908 vol. 368 atti pubblici e con atto del Notaio V. Bertone del 24-5-1996, reg. atti pubblici, Roma

   
       
 

STATUTO SOCIALE 

   
 

(Denominazione e sede) Art. 1 - E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè dell’altra normativa in materia, "L’Associazione FOGOLAR FURLAN DI ROMA – APS -“ ( di seguito indicata come “ Associazione “ ) che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L’Associazione ha sede legale in Via Ulisse Aldrovandi n. 16, nel Comune di Roma. Il trasferimento della sede legale, nell’ambito del Comune, non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria di Soci, come previsto dagli artt.11 e 25 del presente statuto.

   
       
 

(Statuto) Art. 2 - L’Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

   
       
 

(Efficacia dello statuto) Art. 3 - Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci dell’Associazione, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa.

   
       
 

(Interpretazione dello statuto) Art.4 - Lo statuto è interpretato secondo le regole dell’interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

   
       
 

(Finalità e attività) Art. 5 - L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, sono individuabili tra quelle indicate nell’art. 5, comma 1 del D.Lgs117/2017. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro e nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

  1. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
  2. Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
  3. Promozione della cultura della località, della pace tra i popoli, della nonviolenza;
  4. Tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs 117/17.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in :
  • Operare per tener vivo lo spirito di fratellanza tra i soci nel ricordo della comune stirpe friulana, nel culto e nella valorizzazione delle tadizioni, della cultura, della storia, del patrimonio linguistico e delle peculiarità virtù : fedeltà alla Patria, lealtà, generosità e solidarietà nei rapporti umani, onestà e tenace aperosità ;
  • Realizzare attività sociali e ricreative per una sempre più significativa utilizzazione del tempo libero;
  • Sviluppare attività culturali mediante manifestazioni ed iniziative artistiche, letterarie, musicali, corali, dibattiti, conferenze , istituzione di corsi e borse di studio;
  • Avviare iniziative di carattere sociale e ludico che favoriscano la solidarietà tra la cittadinanza e in particolare tra questa e i corregionali presenti nella Capitale e nel Lazio ;
  • Promomuovere incontri e rapporti di collaborazione con le Istituzioni, gli Enti, le Associazioni e le scuole del Lazio e del Friuli Venezia Giulia ;
  • Organizzazare eventi, convegni, seminari, corsi per i Soci, Associati o Partecipanti;
  • Partecipare a progetti locali, regionali, nazionali ed europei ;
  • Curare l’edizione in proprio di notiziari e riviste di comunicazione sociale nonchè di divulgazione di notizie concernenti lingua, storia, cultura, economia, problemi sia di interesse nazionale, sia riguardanti, in particolare la Regione Friuli Venezia Giulia ;
  • Valorizzare la natura e dell’ambiente ;
  • Incentivare la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali ;
  • Sviluppare ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro e dalle disposizioni legislative vigenti.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie o strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art.7 del D.Lgs. 117/2017. L’Associazione di Promozione Sociale opera nel territorio della Regione Lazio.

   
 

(Norme sull’ordinamento interno ) Art.6 - L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza dei diritti di tutti i Soci, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi eletti. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti ed ai doveri nei confronti dell’Associazione.

   
       
 

(Ammissione) Art. 7 - Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche, friulani e non friulani, che abbiano compiuto la maggiore età, condividono le finalità dell’Associazione medesima, il presente Statuto, e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzare le finalità suddette. Possono aderire all’Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. I Soci si suddivido in: - Soci ordinari; - Soci sostenitori: coloro che corrispondono quote annuali superiori a quelle dei Soci ordinari nella misura che sarà stabilita dal Consiglio; - Soci benemeriti: coloro la cui attività nell’associazione è stata caratterizzata da lungo impegno nelle cariche sociali o che abbiano offerto particolari elargizioni in denaro o beni materiali. Vengono dichiarati tali dall’Assemblea su proposta del Consiglio; - Soci onorari: vengono qualificati tali dall’Assemblea, su proposta del Consiglio, coloro cui vengono riconosciute eccezionali benemerenze, abbiano istituito borse di studio o altre opere culturali e benefiche o cha abbiano apportato un sostanziale contributo alla vita ed allo sviluppo dell’Associazione. Sono esentati dal pagamento delle quote sociali e godono degli stessi diritti dei soci ordinari. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se, successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro Unico Nazionale ( RUNTS) e integrare il numero entro un anno. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata al richiedente entro trenta giorni dall’adozione della decisione ed è annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’aspirante socio entro trenta giorni, motivandola. Lo stesso può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che, sull'istanza, si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota sociale, se istituita, non è rimborsabile, trasmissibile e rivalutabile.

   
       
 

(Diritti e doveri dei soci) Art. 8 – I soci dell’Associazione hanno il diritto di:

  • Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • Approvare e modificare lo statuto e gli eventuali regolamenti;
  • Approvare i rendiconti o eventualmente i bilanci;
  • Approvare la destinazione dell’avanzo o disavanzo di esercizio;
  • Essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • Contribuire all’elaborazione dei programmi dell’associazione;
  • Deliberare la quota associativa annuale richiesta ai soci;
  • Prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
  • Esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea;
  • Votare in Assemblea, purché iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
  • Denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del Terzo Settore;

  • Il dovere di:
  • Osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli Organi Sociali
  • Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
  • Sostenere le finalità dell’associazione;
  • Mantenere una condotta ispirata ai principi di lealtà e probità, rispettare i diritti e la dignità personale degli altri Soci ed astenersi da ogni atto che possa ledere gli interessi morali e materiali dell’Associazione o, comunque, da ogni atto che possa ostacolarne l’attività;
  • Versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito dall’Assemblea;

  • La qualità di Socio si perde:
  • Per recesso, che il Socio può esercitare in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
  • Per mancato pagamento della quota associativa entro l’anno di competenza;
  • Per scioglimento dell’Associazione;
  • Per decesso.

  • Il Socio può invece essere escluso dall’Associazione:
  • A seguito della messa in atto di comportamenti contrastanti con le finalità dell’Associazione;
  • A seguito di violazione degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
  • Per aver arrecato danni materiali o morali all’Associazione.

L’esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, deve essere motivata e comunicata per iscritto all’interessato entro e non oltre trenta giorni dalla data della deliberazione. Contro il provvedimento di esclusione il Socio può proporre appello all’Assemblea dei Soci, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L’Assemblea dei Soci dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito, durante lo svolgimento dell’Assemblea, il diritto di contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea dei Soci, ai fini del ricorso, il Socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto. Il Socio che ha esercitato il diritto di recesso o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

   
       
 

(Volontario e attività di volontariato) Art. 9 Il Socio volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’Associazione di Promozione Sociale potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività; i volontari che svolgeranno la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione. L’attività di associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n 445, purchè non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 mensili e il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario. Nel caso in cui l’Associazione deliberi di avvalersi di volontari dovrà assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonchè per la responsabilità civile verso terzi.

   
       
 

(Organi sociali) Art. 10 – Gli organi dell’Associazione sono: - Assemblea dei Soci - Consiglio Direttivo ( Organo di amministrazione ) - Presidente. A garanzia della democraticità della struttura dell’Associazione, si stabilisce che le cariche di Presidente e di Consigliere devono essere elettive oltre che gratuite.

   
       
 

(Assemblea) Art. 11 - L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa è composta dagli associati dell’Associazione iscritti nel Libro Soci e in regola con il versamento della quota sociale. Ciascun associato, iscritto da almeno un mese all’Associazione e in regola con il pagamento delle quote sociali ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato conferendo allo stesso delega scritta. Ciascun associato può essere portatore di massimo tre deleghe. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in loro assenza, da persona nominata dai convenuti a presiedere l’assemblea stessa. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto, da inviare e/o divulgare tramite affissione all’albo sociale, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e deve contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno della prima convocazione. L’Assemblea è inoltre convocata, a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio Direttivo lo richiede. I voti espressi dall’Assemblea sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.< Delle riunioni dell’Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci secondo modalità che verranno definite dal Consiglio Direttivo.< L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. < L’assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:<

  • Elabora e approva gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;
  • Ratifica l’entità della quota sociale annua stabilita dal Consiglio Direttivo;
  • Nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;
  • Elegge il Presidente dell’Associazione e il Vice Presidente;
  • Nomina e revoca i componenti dell’eventuale Organo di Controllo;
  • Approva il rendiconto economico finanziario o il bilancio preventivo e consuntivo;
  • Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove le azioni nei loro confronti;
  • Approva il Regolamento dell’Associazione e le convenzioni che l’Associazione stipula con i Terzi;
  • Delibera sul ricorso dell’aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
  • Delibera sulle altre materie attribuite dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

  • L’Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:
  • Delibera sulle modifiche dello statuto dell’Associazione;
  • Decide l’eventuale scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione.

L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell’Assemblea in prima convocazione sono assunte con la maggioranza del cinquanta per cento più uno degli intervenuti o rappresentati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide se assunte con il voto della maggioranza dei partecipanti o rappresentati qualunque sia il loro numero. Per le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche statutarie è richiesta la partecipazione all’Assemblea della maggioranza degli iscritti ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti o rappresentati. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell’Associazione, la devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei Soci. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. Le deliberazioni dell’Assemblea impegnano tutti i Soci anche se dissenzienti o assenti.

   
       
 

(Consiglio Direttivo) Art. 12 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 9 (nove) ad un massimo di 21 (ventuno) membri eletti dall’Assemblea dei Soci. All’atto dell’elezione l’Assemblea, considerato il numero dei Soci iscritti nel libro relativo, determina, per il triennio di durata del Consiglio, il numero dei Consiglieri da eleggere. Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Se nel corso dell’anno sociale vengono a mancare uno o più Consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i soci tra i primi dei non eletti e, in mancanza, con elezione dei Consiglieri alla prima Assemblea. I nuovi Consiglieri terminano il loro mandato in coincidenza con quelli che sono in carica al momento della loro nomina/elezione. Il Consiglio Direttivo nomina, tra i suoi componenti, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea stessa, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, il rapporto annuale sulle attività svolte dall’Associazione, il rendiconto consuntivo e quello preventivo e il programma delle attività previste per l’anno in corso. Propone l’ammontare delle quote associative annuali fissandone altresì il termine per il versamento. Il Consiglio risponde del suo operato all’Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga il Presidente oppure un terzo dei membri ne faccia richiesta. E’ presieduto dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

   
       
 

(Presidente) Art. 13  - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la firma sociale nei confronti dei terzi e in giudizio. In tale sua qualità potrà, tra l’altro, incassare somme dovute all’Associazione, a qualsiasi titolo, da Pubbliche Amministrazioni, Enti e Privati, rilasciando quietanze liberatorie. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, attive e passive, riguardanti l’Associazione, davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa. Presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea; convoca l’Assemblea dei Soci, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, e il Consiglio Direttivo. Nei casi di urgenza, può adottare deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, ma deve sottoporle a ratifica di quest’ultimo entro la prima riunione successiva. Può delegare compiti specifici al Vice Presidente o ad uno o più membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo. Il presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione in qualunque caso di impedimento di quest’ultimo e rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi: per i terzi l’intervento stesso del Vice Presidente attesta l’impedimento del Presidente.

   
       
  (Il Tesoriere)Art. 14  -  Il Tesoriere è responsabile della tesoreria, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. E’ responsabile della tenuta e dell’aggiornamento dei libri contabili dell’Associazione, redige la bozza di rendiconto o bilancio preventivo e consuntivo, tiene l’amministrazione. Può avere la firma disgiunta per effettuare depositi e prelievi bancari presso qualsiasi banca e Uffici Postali. Il suo mandato è legato a quello del Consiglio Direttivo e decade allo scadere del Consiglio medesimo o in caso di suo scioglimento.    
       
 

(Il Segretario) Art. 15  - Il Segretario assiste il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e ne esegue le direttive. Predispone i documenti utili ad informare i membri del Consiglio sugli argomenti all’ordine del giorno delle riunioni. Cura, quando richiesto, l’attuazione delle delibere del Consiglio e potrà ricevere deleghe dal Presidente. Redige i verbale delle riunioni degli organi associativi, che trascrive tempestivamente nei Libri Sociali, cura la tenuta dell’archivio dell’Associazione ed adempie alle incombenze burocratiche. Il suo mandato è legato a quello del Consiglio Direttivo e decade allo scadere del Consiglio medesimo o in caso di suo scioglimento.

   
       
 

(Organo di controllo) Art. 16 - E’ nominato dall’Assemblea nei casi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017. E’ costituito da un revisore contabile iscritto al relativo registro. L’organo di controllo:

  • Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
   
       
 

(Il Collegio dei Probiviri)Art. 17 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea tra i Soci. Essi nominano al loro interno il Presidente. Durano in carica quanto il Consiglio e sono rieleggibili. Il Collegio ha funzione di organo disciplinare, di dirimere le eventuali controversie inerenti la vita dell’Associazione al fine di favorire l’armonia dei rapporti per il migliore conseguimento dei fini sociali. Il Collegio, sentite le parti, deciderà a maggioranza “ pro bono et equo “ con i poteri dell’arbitrato amichevole.

   
       
 

(Patrimonio e Risorse economiche) Art. 18 - Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all’Associazione, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Le risorse economiche per il funzionamento dell’Associazione e per lo svolgimento delle attività dalla stessa poste in essere, sono costituite da:

  • Quote associative. Quando istituite vanno determinate anno per anno dall’Assemblea;
  • Erogazioni liberali di Soci e terzi;
  • Contributi pubblici e privati;
  • Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • Donazioni e lasciti testamentari;
  • Rendite patrimoniali;
  • Attività di raccolta fondi;
  • Proventi e cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • Iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  • Contributi dell’Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti e istituzione pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
   
 

(Libri Sociali e Registri) Art. 19 - L’ Associazione deve tenere a cura del Consiglio Direttivo i seguenti Libri Sociali

  • il Libro Soci;
  • il libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
  • il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  • il libro delle adunanze e deliberazioni dell’Organo di Controllo qualora lo stesso sia stato nominato;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Revisione qualora lo stesso sia stato nominato;
  • il registro dei volontari che svolgono la loro attività in favore dell’Associazione in modo non occasionale.
   
 

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio) Art. 20 - L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

   
       
 

(Esercizio sociale e rendiconto economico finanziario o bilancio d’esercizio) Art. 21   - L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° Gennaio e termine il 31 Dicembre di ogni anno Per ogni esercizio è fatto obbligo di predisporre un rendiconto o bilancio preventivo ed un rendiconto o bilancio consuntivo. Entrambi vengono predisposti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. I bilanci, e la relativa documentazione, saranno depositati presso la sede dell’Associazione stessa per la durata prevista dal Codice Civile, salvo diverse disposizioni di legge e potranno essere consultati dai Soci. Il rendiconto o bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione nei sette giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Il rendiconto o il bilancio di esercizio e le relazioni ad esso collegate, devono essere affissi presso la sede sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

   
 

 

   
 

(Bilancio sociale) Art. 22 - E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

   
       
 

(Personale retribuito) Art. 23 - L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

   
       
 

(Assicurazione dei volontari) Art. 24  - I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

   
       

(Scioglimento dell’Associazione) Art. 25  - Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci con voto favorevole di almeno tre quarti ( ¾) dei Soci, sia in prima che in seconda convocazione. L’Assemblea con la delibera di scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e decide altresì sulla destinazione del patrimonio residuo che dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/17 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe o, in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell’Assemblea dei Soci, o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previso dall’art.9 del suddetto decreto.

 
   
  (Disposizioni finali) Art. 26  - Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.  
       
 

(Norma Transitoria) Art. 27  - Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro Unico Nazionale ( RUNTS ) del terzo Settore, che risultino essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del RUNTS medesimo. A decorrere dal termine di cui di cui all’art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del D.Lgs. 117/17. L’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore.