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Statuto |
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Associazione tra i
friulani residenti in Roma e nel Lazio |
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Ente fondato del marzo 1948 e regolarmente costituito per atto
Notaio onorevole F. Cavallaro il 9-10-64 registrato a Roma il
21-10-64, n. 3253, volume atti pubblici. Statuto modificato con
atto notarile del 29 marzo 1976 - Repertorio 264.1Cavallaro -
Reg. L’ 1-8-76 n. 2908 vol. 368 atti pubblici e con atto del
Notaio V. Bertone del 24-5-1996, reg. atti pubblici, Roma |
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STATUTO SOCIALE |
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Art. 1 - È costituita in Roma
l’Associazione dei Friulani residenti nella città e nelle
provincie del Lazio con la denominazione: « Fogolâr Furlàn». |
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Art. 2 - L’Associazione non ha fini
di lucro ed ha lo scopo di tenere vivo lo spirito di fratellanza
fra i Soci, nel ricordo della comune stirpe friulana, nel culto
e nella valorizzazione delle tradizioni, della cultura, della
storia, del patrimonio linguistico e delle sue peculiari virtù:
fedeltà alla Patria, lealtà, generosità e solidarietà nei
rapporti umani, onestà, tenace operosità.A tal fine si propone:
a) - di svolgere opera di assistenza di promozione sociale e
opera di assistenza morale, economica e sociale a favore dei
soci e di altre categorie bisognose; b) – di
promuovere attività di carattere culturale mediante
manifestazioni ed iniziative artistiche, letterarie, musicali,
corali, dibattiti, conferenze, istituzione di corsi e di borse
di studio;
c) - di indire riunioni, gite sociali e turistiche, attività
sportive ed altre attività che giovino comunque alla
realizzazione dei fini sociali;
d) - di curare l’edizione in proprio di notiziari e riviste di
comunicazione sociale, culturale, linguistica, scientifica ed
informativa dell’attività sociale nonché di divulgazione di
notizie concernenti lingua, storia, cultura, economia, problemi
ecc., sia di interesse nazionale, sia riguardanti, in
particolare, la Regione Friuli - Venezia Giulia. |
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Art. 3 -
L’Associazione è composta di: |
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a) - Soci ordinari: possono divenirlo a domanda tutti i
friulani e non friulani residenti a Roma e provincie del Lazio
ed i loro familiari: si intendono friulani coloro che sono nati
in Friuli oppure altrove da padre o da madre friulani di
nascita.
b) - Soci sostenitori: appartengono a tale categoria i
residenti a Roma, anche non friulani, che corrispondono quote di
ammissione e quote annuali superiori a quelle dei soci ordinari,
nella misura che sarà stabilita dal Consiglio. c) - Soci
benemeriti: vengono proclamati dall’assemblea, su proposta
del Consiglio, i friulani che abbiano fornite lunghe prestazioni
nelle cariche sociali o che abbiano offerto particolari
elargizioni in denaro o beni materiali.
d) - Soci onorari : vengono proclamati dall’assemblea su
proposta del Consiglio, i friulani anche non residenti a Roma,
cui vengano riconosciute eccezionali benemerenze, abbiano
istituito borse di studio od altre opere culturali o benefiche,
o che abbiano comunque apportato un sostanziale contributo alla
vita ed allo sviluppo del sodalizio. Sono esenti dal pagamento
di quote obbligatorie e godono degli stessi diritti dei soci
ordinari. I loro nomi figurano in apposito albo d’onore. |
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Art. 4 -
Sono organi dell’Associazione:
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a) l’Assemblea generale dei Soci,
b) il Consiglio direttivo;
c) il Comitato esecutivo;
d) il Collegio dei Sindaci.
e) il Collegio dei Probiviri |
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Art. 5 -
Sono cariche sociali: |
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a) il Presidente onorario;
b) il Presidente ed uno o più Vicepresidenti;
c) il Segretario;
d) il Tesoriere. |
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Art. 6 - Il patrimonio sociale è
costituito dai beni immobili e mobili acquistati mediante le
contribuzioni dei soci e da quelli pervenuti all’associazione a
qualsiasi titolo o comunque pervenuti in suo regolare possesso. |
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Art. 7- Gli utili e gli avanzi
di gestione devono essere completamente impiegati per la
realizzazione delle attività istituzionali e/o di quelle ad
esse strettamente connesse. |
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Art. 8 – Utili, avanzi di gestione,
fondi, riserve, capitali non possono essere
distribuiti ai soci e a tutti coloro che a qualsiasi titolo
operino per l’organizzazione o ne facciano parte. |
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Art. 9 - Sono spese obbligatorie
:
a) le spese generali (fitto, tasse, imposte, canoni, ecc.);
b) le spese per l’organizzazione e lo sviluppo delle iniziative
sociali, per le manifestazioni, per l’assistenza ai soci e per
quanto sia conforme agli scopi statutari dell’associazione;
d) ogni altra spesa eventualmente dichiarata obbligatoria da
leggi, regolamenti, determinazioni delle autorità competenti. |
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Art. 10 – Il bilancio e la
relazione annuale dell’esercizio finanziario, che ha inizio il
1° Gennaio e termina il 31 Dicembre, sono redatti dal Consiglio
direttivo. |
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Art. 11 – Nella eventualità che
l’organizzazione sia sciolta, il patrimonio sociale di cui
all’art. 6 sarà devoluto, all’atto dello scioglimento, ad altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di
pubblica utilità. |
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Art. 12 - L’ammissione dei Soci di
cui alle lettere a) b) c) e d) dell’art. 3 dello statuto è
deliberata dal Consiglio direttivo su proposta del socio
presentatore La qualità di socio, con i diritti ed i doveri
relativi, si acquisisce con la iscrizione nel libro dei soci,
previa domanda scritta, nella quale il richiedente deve
dichiarare che si sottopone alle deliberazioni sociali ed agli
obblighi derivanti dallo statuto |
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Art. 13 - La qualità di socio si
perde per dimissioni, per radiazione, per espulsione dovuta per
indegnità od altre gravi mancanze, su decisione dell’Assemblea.
Le dimissioni non esonerano il socio dall’osservanza degli
obblighi assunti. |
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Art. 14 - I soci ordinari,
sostenitori e benemeriti, sono tenuti al versamento all’atto
dell’ammissione, di una quota di iscrizione e della quota
annuale stabilita, anno per anno, dal Consiglio direttivo ed
approvata dalla assemblea. |
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Art. 15 - Il Consiglio direttivo
delibera la cancellazione del socio quando questi sia arretrato
di tre anni nel pagamento delle quote sociali ed il ritardo non
sia giustificato da validi motivi. |
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Art. 16 - Le Assemblee generali
sono ordinarie e straordinarie. |
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Art. 17 - L’assemblea ordinaria ha
luogo non più tardi del 30 aprile di ogni anno per la relazione
del Consiglio direttivo dei Sindaci e per l’approvazione del
bilancio. |
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Art. 18 - L’assemblea ordinaria
sarà convocata normalmente ogni anno dal Consiglio direttivo,
salvo nel caso di elezioni suppletive previste dal presente
regolamento. |
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Art. 19 - Le assemblee
straordinarie possono essere convocate entro il termine non
maggiore di trenta giorni dalla presentazione della domanda alla
presidenza: a) per deliberazione del Consiglio direttivo;
b) per richiesta motivata e sottoscritta da 1/10 almeno dei
soci, compresi quelli morosi. |
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Art. 20 - L’assemblea
straordinaria può procedere eventualmente anche a nuove elezioni
generali e suppletive. I soci morosi per partecipare alle
assemblee debbono regolarizzare la loro posizione. |
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Art. 21 - Le assemblee sono
convocate dal Presidente almeno 5 giorni prima da quello fissato
per la riunione e nell’avviso di convocazione deve essere
riportato l’ordine del giorno sul quale l’assemblea è chiamata a
deliberare |
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Art. 22 - Le deliberazioni
dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la
presenza di almeno la metà degli associati. In seconda
convocazione, da tenersi successivamente al giorno fissato per
la prima, in conformità dell’art. 2329 - 2° comma - la
deliberazione è valida qualunque sia il numero degli
intervenuti.Nelle deliberazioni, sia di prima che di seconda
convocazione, di approvazione del bilancio ed in quelle che
riguardano le loro responsabilità, gli Amministratori non hanno
voti. |
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Art. 23 - Le deliberazioni si
prendono a maggioranza e vincolano anche i soci assenti. In caso
di parità di voti la proposta in esame si intende respinta. |
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Art. 24 - Le votazioni vengono
fatte per alzata di mano e seduta, o per appello nominale od a
scrutinio segreto. Alle votazioni per appello nominale od a
scrutinio segreto si procederà quando il Presidente
dell’assemblea lo ritenga necessario, oppure siano richieste da
1/4 dei soci presenti. |
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Art. 25 - Alla votazione per
l’elezione del Consiglio direttivo, del Collegio sindacale e
del Collegio dei probiviri sono ammessi, per delega, anche i
soci non in grado di partecipare all’assemblea, purché ne diano
avviso al Presidente almeno 24 ore prima. Ad ogni socio non può
essere attribuito un quantitativo superiore a due deleghe. |
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Art. 26 - L’assemblea in occasione
di elezioni generali, o parziali può nominare una commissione
incaricata di compilare una lista di candidati da sottoporre al
suffragio dei soci. La Commissione potrà essere costituita anche
dal Consiglio direttivo, ove non sia stata nominata
dall’assemblea. |
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Art. 27 - Si intendono eletti i
soci che hanno riportato il maggiore numero di voti. A parità di
voti ha la preferenza il socio più anziano. |
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Art. 28 - Il Consiglio direttivo è
formato da 15 a 21 membri. Il Consiglio può essere integrato,
con la partecipazione a pieno titolo, di un rappresentante di
ciascuna delle Associazioni operanti a Roma aventi scopi di
interesse comune. Il Consiglio direttivo è l’esecutore delle
deliberazioni dell’assemblea ed è investito di tutte le
attribuzioni contemplate dallo statuto sociale. |
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Art. 29 - Il Consiglio direttivo
può nominare anche per acclamazione, un Presidente onorario,
scelto fra i soci, consiglieri od altre eminenti personalità
friulane che, per il prestigio goduto o per le benemerenze
acquisite in campo sociale, economico, culturale, artistico,
ecc., possa apportare un contributo particolare alla attività
dell’associazione. Egli dura in carica un triennio ed è
rieleggibile. Il presidente onorario può intervenire alle
riunioni degli Organi dell’associazione con voto deliberante. |
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Art. 30 - Il Consiglio si riunisce
in seduta ordinaria almeno ogni semestre ed in seduta
straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno o
gliene sia fatta richiesta, motivata e scritta, da almeno sei
consiglieri o dal Collegio dei sindaci. Per la validità della
sedute è necessario l’intervento della maggioranza dei
componenti il Consiglio, compreso il Presidente o chi ne fa le
veci. |
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Art. 31 - Le deliberazioni del
Consiglio sono prese a maggioranza di voti e, normalmente, a
voti palesi. In caso di parità di voti prevale quello del
Presidente o di chi ne fa le veci. Le deliberazioni relative
sono prese a scrutinio segreto. Nelle deliberazioni a scrutinio
segreto, la parità di voti comporta il rigetto della proposta in
votazione. |
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Art. 32 - I membri del Consiglio
decadono dalla carica qualora non partecipino - senza
giustificato motivo, da riconoscersi dal Consiglio stesso - a
tre sedute ordinarie consecutive. |
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Art. 33 - I consiglieri durano in
carica tre anni e sono rieleggibili.Qualora per dimissioni o per
qualsiasi altra causa il Consiglio risulti diminuito di 7 o più
consiglieri, si dovrà promuovere l’assemblea per la sostituzione
dei mancanti, tranne che ciò si verifichi nel bimestre
precedente la presentazione dei rendiconti, nel qual caso si
potrà attendere la convocazione dell’assemblea ordinaria. I
membri del Consiglio nominati in sostituzione dei mancanti
durano in carica solo quanto vi sarebbero rimasti i membri
sostituiti. |
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Art. 34 - Il Consiglio direttivo
nomina nel suo seno le cariche sociali previste dallo Statuto. |
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Art. 35 - Il Consiglio direttivo
nomina nel suo seno un Comitato esecutivo composto dal
Presidente, da uno o più Vice Presidenti, dal Segretario, dal
Tesoriere e da due a quattro consiglieri. Può inoltre affidare
incarichi particolari anche a persone non facenti parte del
Consiglio per la organizzazione di iniziative sociali secondo le
direttive e sotto la responsabilità del Comitato esecutivo, il
quale, a sua volta risponde del proprio operato al Consiglio
direttivo. |
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Art. 36 - Il Comitato esecutivo ha
il compito di portare allo studio i vari problemi organizzativi,
di promuovere le iniziative sociali e di attuarle secondo le
direttive del Consiglio. A tale scopo viene convocato dal
Presidente almeno ogni due mesi o, comunque, quando questi lo
ritenga opportuno o la riunione sia richiesta da almeno tre
componenti. Le deliberazioni adottate d’urgenza dal Comitato
esecutivo devono essere poste alla ratifica del Consiglio
direttivo nella prima seduta successiva all’adozione delle
delibere stesse. |
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Art. 37 - Il Presidente delle
assemblee - da eleggersi dai soci effettivi partecipanti alla
stesse - ha la direzione dell’adunanza e, per il mantenimento
dell’ordine e per le direttive in genere, si uniforma alle norme
vigenti per le associazione di fatto. Forma , unitamente a due
scrutatori nominati dall’assemblea, il seggio elettorale per
l’elezione delle cariche sociali, delle quali fa la
proclamazione e la partecipazione agli interessati. |
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Art. 38 - Il Presidente
rappresenta l’associazione in qualsiasi evento ed in tutte le
operazioni sociali, tanto d’ordine interno quanto verso terzi.
Provvede alla esecuzione delle deliberazioni delle assemblee e
del Consiglio direttivo, firma i mandati, i verbali delle
riunioni e la corrispondenza; sottopone alla approvazione del
Consiglio e dell’assemblea secondo la competenza, tutte le
operazioni sociali ed i resoconti annuali.. Si avvale dell’opera
del segretario e del tesoriere per le mansioni loro demandate.
Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.In
assenza del Presidente, ne assume le funzioni il Vice
Presidente, con tutte le prerogative e la competenze del
Presidente stesso. |
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Art. 39 - Il Segretario
compila i verbali, custodisce gli atti della associazione, e ne
fa recapitare ai soci l’invito alle adunanze. Il segretario cura
la tenuta del libro soci e di tutti gli atti amministrativi
dell’associazione, redige i verbali e la corrispondenza,
disimpegna ogni incombenza di segreteria ed ha la sorveglianza
del personale. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. In
caso di sua assenza ne assume le funzioni un consigliere scelto
dal Presidente. |
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Art. 40 - Il Tesoriere
provvede al movimento del denaro sociale e di tutti i titoli di
credito dell’associazione, uniformandosi scrupolosamente alle
seguenti norme:a) deposita il denaro presso un istituto di
credito prescelto dal Consiglio, tranne quello che il Consiglio
stesso indica di trattenere per le normali spese di segreteria;
b) riscuote le quote ed incassa il denaro, esegue i pagamenti in
base ai mandati firmati dal Presidente rilasciando ricevuta per
le riscossioni ed esigendo quietanze per i pagamenti;
c) tiene il registro di cassa;
d) nell’assumere le funzioni, dichiara per iscritto tutti i
titoli di credito che ha in consegna e che risultano descritti
nei registri sociali;
e) si sottopone a qualsiasi verifica ordinata dal Presidente, o
dal Consiglio o dai sindaci.Il Tesoriere dura in carica tre anni
ed è rieleggibile. In caso di sua assenza assume le funzioni un
consigliere scelto dal Presidente. |
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Art. 41 - Il Collegio dei
sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti.
I sindaci nominano nel loro seno un Presidente, che li convoca.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. |
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Art. 42 - Il Collegio dei Sindaci:
a) vigila sull’impiego e sulla conservazione del patrimonio;
b) esegue la verifica di cassa e, per il disimpegno delle sue
funzioni, si attiene alle disposizioni del codice civile;
c) viene preavvisato delle riunioni del Consiglio e può
parteciparvi, senza voto, con facoltà di chiedere tutti i
chiarimenti che ritenesse necessari per l’esplicazione del suo
mandato;
d) con domanda scritta e motivata può chiedere al Presidente o a
chi ne fa la veci la riunione straordinaria del Consiglio. |
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Art. 43 - Il Collegio dei
Probiviri è composto da cinque membri eletti dall’Assemblea,
scelti fra persone qualificate anche non soci. Essi nominano al
loro interno il Presidente.Durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.Il Collegio ha funzioni di organo disciplinare, di
dirimere le eventuali controversie inerente la vita della
Associazione, sorte in seno agli organi collegiali e/o fra
questi ed i Soci, al fine di favorire l’armonia dei rapporti
per il migliore conseguimento dei fini sociali.
l Collegio, sentite le parti, deciderà a maggioranza “pro bono
et equo” con i poteri dell’arbitrato amichevole. |
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SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE |
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Art. 44 - Su motivata proposta del
Presidente o di chi ne fa le veci o del Presidente del Collegio
sindacale, l’assemblea straordinaria può deliberare lo
scioglimento dell’associazione, purché ottenga l’approvazione
di almeno 3/4 dei soci |
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Art. 45 - Le deliberazioni vengono
assunte in conformità dell’art. 21 c. c. ultimo comma. |
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Art. 46 - Deliberato lo
scioglimento dell’associazione si procede, seduta stante, alla
nomina di tre liquidatori fra i soci non appartenenti al
Consiglio direttivo in carica. |
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Art. 47 - I liquidatori, a mano a
mano che riscuotono i crediti, debbono provvedere:
a) alle liquidazioni dei conti sospesi;
b) alla ripartizione del patrimonio sociale secondo le
deliberazioni dell’assemblea, adottate in conformità di quanto
previsto dall’art.11 dello Statuto e cioè a scopi di beneficenza
ed assistenza del Friuli o di altre associazioni consimili di
promozione sociale. |
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MODIFICA
DELLO STATUTO |
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Art, 48 – Le eventuali proposte di
modificazione al presente statuto sociale, formulate dal
Consiglio direttivo o da almeno due terzi dei soci, dovranno
essere sottoposte all’assemblea per l’approvazione. |
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Art. 49 – Le deliberazioni sulle
modifiche al presente statuto non sono valide se non quando
partecipi all’assemblea almeno 1/6 dei soci e sianoapprovate da
2/3 dei votanti.In seconda convocazione, non oltre 10 giorni
dalla prima, l’assemblea può deliberare quando il numero dei
votanti sia almeno il doppio di quello dei membri del Consiglio
in carica. |
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